Trapiantati: abolito l’obbligo del controllo biennale per la patente se il paziente è in buona salute
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno scorso il Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2020 n. 69 che modifica il regolamento in materia di idoneità psicofisica dei soggetti che hanno subito il trapianto di organo per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida.
In pratica, dal prossimo 12 luglio i pazienti che hanno avuto un trapianto potranno rinnovare la patente di guida con le modalità e le tempistiche previste per tutti gli altri, dopo la prima visita di accertamento della commissione medica ospedaliera del proprio territorio. Fino ad oggi, invece, era necessario ripetere in ogni caso l’iter di verifica clinica ogni due anni.
Con l’entrata in vigore del decreto, dopo il primo parere positivo da parte della commissione (ovvero la certificazione che il conducente trapiantato presenta una condizione non suscettibile di aggravamento) il paziente potrà ottenere la patente con una validità pari a quella degli altri cittadini (10, 5 o 3 anni a seconda dell’età del guidatore). A quel punto il successivo rinnovo avverà con una visita ordinaria, a meno che il sanitario non ritenga necessaria una nuova visita collegiale qualora l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi circa l’idoneità alla guida.
Se invece la commissione medica locale riterrà le condizioni del conducente suscettibili di aggravamento, tempistiche e modalità del rinnovo rimarranno quelle precedenti, legate alla scadenza biennale.
Data di pubblicazione: 3 luglio 2020 , ultimo aggiornamento 11 luglio 2023
Fonte: Trapianti.salute.gov.it
Estratto della Gazzetta ufficiale del DPR del 27 giugno 2020
Decreto legge da presentare in COMMISSIONE MEDICA
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