LE AGEVOLAZIONI FISCALI (DEDUCIBILI / DETRAIBILI)
Con il decreto legge n. 35/2005 sono state varate nuove agevolazioni fiscali per chi desidera sostenere le Onlus.
Questo decreto è stato convertito nella legge 80/05 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005.
PRIVATI:
La nuova legge (80/05) dispone a proposito della deducibilità delle donazioni delle persone fisiche (privati cittadini):
Art. 14: “Le liberalità in denaro (…) erogate da persone fisiche (…) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (….) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) dello stesso, e comunque con un massimo di 70.000 euro annui”
In alternativa
rimangono valide le vecchie disposizioni previste dall’art.13 del Dlgs 460/97, secondo cui le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato a favore delle Onlus fino a un massimo di 2.065,83 euro (art. 13 bis, comma 1 lettera i-bis del D.p.r. 917/86). Per donazioni di importo maggiore, la detrazione sarà comunque calcolata sulla cifra massima di 2.065,83 euro (Ndr. la detrazione potrà quindi raggiungere un massimo di 392,51 euro).
AZIENDE (SOGGETTI IRES):
Ecco cosa recita la nuova legge (80/05) a proposito della deducibilità delle donazioni dei soggetti IRES:
Art. 14: “Le liberalità in denaro (…) erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (….) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) dello stesso, e comunque con un massimo di 70.000 euro annui”
In alternativa
per i titolari di reddito s’impresa, “resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 100, comma 2. lettera H del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/86)”, secondo cui le donazioni non superiori ai 2.065,83 euro possono essere dedotte nel totale, mentre le donazioni superiori ai 2.065,83 euro possono essere dedotte fino al 2% del reddito di impresa dichiarato.
IN QUALI CASI CONVIENE APPLICARE LA NUOVA LEGGE
Calcolo dell’importo deducibile delle erogazioni per i soggetti IRES (in Euro) con la legge 80/05 |
||||
Reddito al lordo della liberalità (donazioni) (A) |
Liberalità (B) |
Reddito al netto della liberalità (C=A-B) |
Importo deducibile della liberalità |
Note |
150.000 |
10.000 |
140.000 |
10.000 |
10.000 minore del 10% di “C” |
150.000 |
15.000 |
135.000 |
13.500 |
(corrisponde al limite del 10%) |
700.000 |
70.000 |
630.000 |
63.000 |
63.000 è il valore minimo tra il 10% e 70.000 |
800.000 |
80.000 |
720.000 |
70.000 |
70.000 è il limite massimo di deducibilità |
IN QUALI CASI CONVIENE APPLICARE LE VECCHIE DISPOSIZIONI
La nuova legge prevede la facoltà (per il donatore “soggetto IRES”) di applicare le vecchie disposizioni relative ai limiti di deducibilità delle erogazioni (art 100, c 2, DPR 917/86, TUIR). Questa facoltà risulta più vantaggiosa da applicare per le aziende con redditi complessivi che superano i 3,5 milioni di Euro, le quali possono dedurre un importo superiore ai 70.000.
In altri casi, per le aziende con redditi modesti o negativi, può essere utile l’applicazione del limite assoluto previsto in 2.065,83 per donazioni rivolte alle ONLUS.
RIASSUMENDO
Classi di reddito delle aziende e corrispondenti limiti massimi di deducibilità delle donazioni/erogazioni (in Euro) |
|
Redditi Azienda al netto delle erogazioni |
Limiti massimi applicabili per le donazioni alle ONLUS |
Reddito negativo o minore di 20.658,28 |
2.065,83 |
Reddito da 20.658,28 a 700.000 |
Applicazione del 10% |
Reddito da 700.000 a 3,5 milioni |
70.000 |
Reddito superiore a 3, 5 milioni |
2% |
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