![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE AGEVOLAZIONI FISCALI (DEDUCIBILI / DETRAIBILI)
Con il decreto legge n. 35/2005 sono state varate nuove agevolazioni fiscali per chi desidera sostenere le Onlus.
PRIVATI: La nuova legge (80/05) dispone a proposito della deducibilità delle donazioni delle persone fisiche (privati cittadini): Art. 14: "Le liberalità in denaro (…) erogate da persone fisiche (…) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (….) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) dello stesso, e comunque con un massimo di 70.000 euro annui" In alternativa rimangono valide le vecchie disposizioni previste dall’art.13 del Dlgs 460/97, secondo cui le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato a favore delle Onlus fino a un massimo di 2.065,83 euro (art. 13 bis, comma 1 lettera i-bis del D.p.r. 917/86). Per donazioni di importo maggiore, la detrazione sarà comunque calcolata sulla cifra massima di 2.065,83 euro (Ndr. la detrazione potrà quindi raggiungere un massimo di 392,51 euro).
AZIENDE (SOGGETTI IRES): Ecco cosa recita la nuova legge (80/05) a proposito della deducibilità delle donazioni dei soggetti IRES: Art. 14: "Le liberalità in denaro (…) erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (….) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) dello stesso, e comunque con un massimo di 70.000 euro annui" In alternativa per i titolari di reddito s’impresa, "resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 100, comma 2. lettera H del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/86)", secondo cui le donazioni non superiori ai 2.065,83 euro possono essere dedotte nel totale, mentre le donazioni superiori ai 2.065,83 euro possono essere dedotte fino al 2% del reddito di impresa dichiarato.
IN QUALI CASI CONVIENE APPLICARE LA NUOVA LEGGE
IN QUALI CASI CONVIENE APPLICARE LE VECCHIE DISPOSIZIONI La nuova legge prevede la facoltà (per il donatore "soggetto IRES") di applicare le vecchie disposizioni relative ai limiti di deducibilità delle erogazioni (art 100, c 2, DPR 917/86, TUIR). Questa facoltà risulta più vantaggiosa da applicare per le aziende con redditi complessivi che superano i 3,5 milioni di Euro, le quali possono dedurre un importo superiore ai 70.000. RIASSUMENDO
|